Comunicati SZN News 

Comunicato del 14 maggio 2020. Criteri per la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T e Riconoscimento dell’anzianità pregressa

Nel corso dei più recenti incontri con l’Amministrazione sono stati oggetto di discussione anche la bozza del Documento contenente i nuovi “Criteri per la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T” che la SZN intende adottare per il futuro e, in maniera marginale, i criteri per il riconoscimento dell’anzianità maturata nel corso di pregressi contratti a tempo determinato che l’Ente intende adottare.

In merito ai nuovi “Criteri per la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T”, la FGU-DR ha illustrato e motivato le sue proposte di modifica, già riportate in un suo documento inviato al Presidente a fine aprile, sottolineando quelle che sono, a suo avviso, le più palesi incongruenze e incompatibilità con le norme contrattuali vigenti.

In particolare, la FGU-DR ha evidenziato che:

  1. il Documento della SZN fa ripetutamente riferimento ad una “valutazione” dell’attività prestata quando invece il comma 6, art. 4 del CCNL del 1998, II biennio economico, parla esplicitamente di semplice “verifica della regolarità” dell’attività prestata. La FGU-DR ha pertanto chiesto di apportate le relative correzioni al Documento;
  2. il Documento della SZN assegna al Consiglio Scientifico il compito di effettuare la suddetta verifica. Tale scelta è del tutto inopportuna ed impropria dato che il Consiglio Scientifico è un organo con competenze scientifiche che non ha certamente le competenze e conoscenze organizzative per verificare la regolarità dell’attività svolta dai R&T (in particolar modo dei tecnologi con compiti amministrativi e gestionali), dato che si tratta di verificare la regolarità dell’attività svolta e non già la “qualità scientifica” di tale attività. Per tale motivo, la FGU-DR ha proposto che la verifica della regolarità svolta dai R&T afferenti ai Dipartimenti sia svolta dal Direttore del Dipartimento di afferenza, mentre la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T afferenti all’Amministrazione Centrale sia svolta dal Direttore Generale. La verifica della regolarità dell’attività svolta dai Direttori di Dipartimento, se Ricercatori o Tecnologi dell’Ente, è svolta dal Presidente;
  3. il Documento della SZN elenca una serie di presunti obiettivi di “valorizzazione” dei passaggi di fascia stipendiale, quando invece il comma 5 del succitato art. 4 è chiaro nell’attribuire ai passaggi di fascia stipendiale il compito di riconoscere la “acquisizione di esperienza scientifico-professionale da parte del ricercatore o tecnologo. La FGU-DR ha quindi chiesto di eliminare il suddetto elenco;
  4. il Documento della SZN prevede che la verifica della regolarità debba essere fatta per ciascun anno, e che i singoli anni in cui il R&T a) non abbia presentato prodotti utili ai fini della VQR, e/o b) abbia ricevuto sanzioni disciplinari non siano considerati regolarmente svolto. La FGU-DR ha innanzitutto evidenziato che il comma 6 del succitato art. 4 specifica che la verifica deve essere “complessiva” e riguardare la “attività svolta in tutto l’arco del periodo considerato, e non può quindi essere svolta per singoli anni. La FGU-DR ha anche affermato che quanto previsto alla lettera a) è estremamente penalizzante per i tecnologi privi di funzioni di ricerca, i quali non possono presentare prodotti utili per la VQR, e potrebbe anche avere l’effetto di scoraggiare l’esplorazione di nuovi campi di ricerca che, soprattutto all’inizio, potrebbero non produrre prodotti utili per la VQR (ad esempio, quelli che prevedono potenziali brevetti). Inoltre, il CCNL non prevede che sanzioni disciplinari, peraltro di un qualsiasi livello (compreso quindi, per come è scritto, anche un semplice “rimprovero verbale”), precludano il superamento della verifica della regolarità dell’attività svolta. La FGU-DR ha quindi chiesto che la verifica riguardi la regolarità dell’attività svolta in tutto l’arco temporale del periodo oggetto di verifica e che siano depennate le penalizzazioni di cui alle lettere a) a b);
  5. Il Documento della SZN prevede che le verifiche siano effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno per i R&T che hanno maturato il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale l’anno precedente. La FGU-DR ha chiesto che la verifica sia fatta entro il 30 aprile dell’anno in cui è stata maturata l’anzianità necessaria, dato che il comma 6 del succitato art. 4 prevede chiaramente che “le verifiche di cui al comma 5 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l’accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che nell’anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale”. Il rinvio all’anno successivo della verifica comporterebbe un illegittimo danno economico dovuto al ritardo di un anno nell’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dal passaggio di fascia stipendiale.

In merito al riconoscimento dell’anzianità maturata dai R&T nel corso di pregressi contratti a tempo determinato, la FGU-DR, dopo aver ringraziato il Presidente per l’iniziativa presa che non ha uguali negli altri EPR, ha apprezzato la possibilità di riconoscimento di contratti prestati in entrambi i profili di Ricercatore o Tecnologo, anche in caso di interruzione temporale tra il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, così come di quelli prestati in altri Enti di Ricerca. La FGU-DR ha però criticato la scelta dell’Ente di fissare una prescrizione decennale ai fini giuridici quando invece la giurisprudenza, anche quella più recente, ha affermato che “l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero atto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione (si vedano, a puro titolo di esempio, la sentenza n. 9060/2004 della Corte di Cassazione, sez. civile, e la recentissima Ordinanza n. 2232/2020 della Corte di Cassazione). La FGU-DR ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Ente queste ed altre analoghe sentenze ed ha invitato il Presidente ad eliminare la suddetta prescrizione decennale ai fini giuridici.

La Delegazione della FGU Dipartimento Ricerca

https://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2020/05/FGU_SZN_Comunicato14-maggio.-Passaggio-fascia-stipendiale-e-riconoscimento-anzianità-pregressa.pdf

Related posts

Leave a Comment

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: